Libero accesso agli armadietti per le visite personali di controllo
Per il Ministero del Lavoro sono ritenuti spazi di proprietà dell’azienda, sebbene dati in uso esclusivo ai lavoratori
Gli armadietti siti negli spogliatoi aziendali possono essere liberamente ispezionati da parte del responsabile del negozio.
È questo l’aspetto più saliente che emerge dal parere n. 20542/2016 della Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro, fornito a riscontro di un quesito di un ufficio territoriale, in merito alle visite personali di controllo sui lavoratori.
La materia è disciplinata dall’art. 6 della L. 300/70, secondo il quale le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
Ove si versi in tale ultima ipotesi, le visite personali potranno essere effettuate ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41