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LETTERE

Restiamo in rassegnata attesa del decreto sull’esecutività delle sentenze

Venerdì, 23 dicembre 2016

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Gentile Redazione,
nell’ambito delle modifiche introdotte con il DLgs. 156/2015 (sulla riforma del contenzioso tributario), vi è stata quella relativa all’art. 69 del DLgs. 546/1992, il quale prevede, con decorrenza dal 1° giugno 2016, che le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente siano immediatamente esecutive.
Tuttavia, il pagamento di somme dell’importo superiore a 10.000 euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia.

Una norma, quindi, di estrema rilevanza e di indispensabile civiltà giuridica, la quale ha tentato di rendere effettivo il principio di parità delle parti processuali, previsto in apicibus dall’art. 111 della Carta Costituzionale.

Naturalmente, però, si è assistito alla solita dicotomia cronologica, per la quale gli obblighi dei professionisti (e dei contribuenti tutti) sono normalmente immediatamente cogenti (e in molti casi addirittura retroattivi), mentre le scadenze della Pubblica Amministrazione, riguardo soprattutto alle (aborrite) norme a favore dei contribuenti, rimangono ben più elastiche e assolutamente NON vincolanti.

Infatti, il successivo comma 2 della disposizione richiamata prevedeva l’emanazione di un apposito decreto del MEF per disciplinare il contenuto dell’eventuale garanzia e le sue caratteristiche, decreto il quale, a oltre un anno dall’approvazione del provvedimento, non ha ancora trovato la luce.
L’Agenzia delle Entrate si è naturalmente subito prodigata nell’affermare che, in assenza del decreto del MEF, “rimane in vigore il precedente testo dell’articolo 69” (circolare n. 38 del 29 dicembre 2015), ma è rimasta contraddetta dalla giurisprudenza di merito, la quale, invece, afferma l’applicazione immediata della novella legislativa, laddove il Collegio giudicante non rilevi la necessità di una garanzia (C.T. Prov. Venezia n. 316/13/16 del 20 giugno 2016; C.T. Prov. Reggio Emilia n. 310/1/16 del 21 novembre 2016).

Ultime notizie riguardo al difficilissimo parto del decreto ministeriale: il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole, con osservazioni, sullo schema di decreto del Ministero dell’Economia in materia; si resta (come al solito) in paziente (e rassegnata) attesa...


Giovanni Fanciullo
Commissione Formazione UGDCEC Vicenza

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