Termini dell’accertamento doganale condizionati dall’ipotesi di reato
L’importo dei dazi può essere comunicato anche dopo tre anni se l’autorità doganale non ha potuto calcolarlo a causa di un atto perseguibile
L’azione di recupero dei dazi non può essere più avviata dopo la scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla data di contabilizzazione dell’importo originariamente richiesto, o, se non vi è stata contabilizzazione, a decorrere dalla data in cui è sorto il debito doganale. Tale termine non si applica però quando non sia stato possibile determinare l’importo esatto dei dazi a causa di un “atto passabile di un’azione giudiziaria repressiva (o perseguibile penalmente)”.
In questo caso l’azione di recupero si esercita conformemente alle disposizioni vigenti in materia negli Stati membri, laddove, in base alla disciplina nazionale (art. 84 TULD), qualora il mancato pagamento abbia causa da un reato, il termine inizia a decorrere dalla data in cui il ...
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