IRAP per gli affittacamere solo se organizzati
Gli stessi requisiti si applicano anche a case vacanze e bed & breakfast
Lo svolgimento dell’attività di affittacamere non è oggetto di specifica disciplina ai fini IRAP, né sul punto, a quanto ci risulta, constano chiarimenti di fonte ufficiale. L’argomento è stato anche scarsamente approfondito in dottrina. Non resta, dunque, che rifarsi ai principi generali.
In via preliminare, occorre distinguere a seconda che l’attività sia svolta in forma societaria o individuale.
Nel primo caso, occorre rammentare che, a norma dell’art. 2 del DLgs. 446/97, l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono. Tale principio è stato ribadito dalle pronunce della Cassazione
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