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IL CASO DEL GIORNO

Il notaio può essere condannato alla cancellazione dell’ipoteca

/ Michela SCHEPIS

Giovedì, 9 marzo 2017

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Nel caso in cui, dopo aver stipulato un contratto di compravendita avente ad oggetto il trasferimento di un fondo, l’acquirente scopra che sul fondo gravava un’ipoteca giudiziale della quale non era stato informato dal notaio rogante, ci si può domandare se l’acquirente possa agire in giudizio per chiedere al notaio non il semplice risarcimento del danno, bensì il risarcimento in forma specifica, pretendendo da questi la cancellazione a sue spese dell’ipoteca giudiziale.

Nell’esempio illustrato, il notaio è responsabile, ai sensi dell’art. 1176 c.c., per aver formalizzato un atto senza aver informato le parti dell’esistenza di un’ipoteca.
Più precisamente, l’art. 1176 c.c. richiede che, nell’adempiere l’obbligazione, il debitore ...

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