L’acquirente dell’immobile già oggetto di preliminare risarcisce il promissario acquirente
Il promissario venditore risponde di responsabilità contrattuale, mentre il terzo acquirente di responsabilità extracontrattuale
La Cassazione, con la sentenza n. 20251/2016, si è pronunciata in tema di responsabilità per inadempimento del preliminare di compravendita da parte del promissario venditore, facendo applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di vendita immobiliare.
In particolare, i giudici di legittimità stabiliscono che:
- il promittente venditore, che aliena il bene oggetto di preliminare a un diverso soggetto (purché il promissario acquirente non abbia in precedenza trascritto la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto di cui all’art. 2932 c.c.), risponde a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.;
- il terzo acquirente risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale nei confronti del promissario
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