Sovrafatturazione limitata dal transfer price
Il meccanismo può giustificare la differenza tra il valore delle fatture poi utilizzate in dichiarazione
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 1464/2017, ha precisato che, a fronte dell’effettivo pagamento degli importi indicati, è illegittima la condanna per dichiarazione fraudolenta mediante fatture false (per sovrafatturazione) fondata, quanto all’elemento oggettivo, sulla differenza tra i valori delle fatture tra subfornitore e fornitore, prima, e tra fornitore e utilizzatore, dopo, ove nessuna considerazione sia data al fatto che il minor prezzo delle fatture tra subfornitore e fornitore dipendeva da operazioni di transfer pricing, nonché, relativamente all’elemento soggettivo, sulla sussistenza del dolo specifico di evasione sub specie di dolo eventuale (quale riflesso dell’intenzione principale di corrispondere il prezzo di accordi corruttivi), stante l’incompatibilità
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