Conservazione a norma delle ricevute PEC per la valenza legale
A tale fine non basta la stampa su carta e l’archiviazione fisica del documento
La PEC (posta elettronica certificata) è considerata un documento informatico, sottoscritto con firma digitale dal gestore di PEC del mittente, con valore legale (si vedano le risposte alle faq fornite dall’AgID – Agenzia per l’Italia Digitale – e disponibili sul sito www.agid.gov.it).
Per “documento informatico”, si intende il documento elettronico contenente la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, comma 1, lett. p) del CAD – di cui al DLgs. 82/2005).
Premesso quanto sopra, sotto il profilo giuridico, l’obbligo di conservazione dei messaggi di PEC è da ricondurre, in primo luogo, alle prescrizioni del codice civile: in generale, all’art. 2220 c.c., che prescrive per i documenti e le scritture contabili l’obbligo ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41