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IMPRESA

Il perseguimento di un finanziamento non è attività finanziaria

Secondo la Cassazione non rilevano le attività necessarie ad ottenere il prestito

/ Michela SCHEPIS

Martedì, 24 gennaio 2017

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1674 depositata ieri, ha precisato che la preparazione della documentazione e l’avvio delle procedure occorrenti per ottenere finanziamenti pubblici per la costruzione di un nuovo impianto industriale non rientra nella attività di intermediazione finanziaria.
Nel caso di specie, una società otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo, nei confronti di un’altra società, quale compenso dell’attività di assistenza finanziaria prestata su incarico di quest’ultima, per il conseguimento di un finanziamento a fondo perduto ex L. n. 488/92.

In particolare, venivano conferite alla società, tramite contratto di mandato con rappresentanza, una serie di attività materiali e giuridiche, consistenti nella ricerca, istruttoria e predisposizione

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