Elenco dei gestori della crisi esteso anche a professionisti di Ordini diversi
Il CNDCEC ha precisato che previsioni ad hoc possono essere fissate nel regolamento di funzionamento dell’Organismo di composizione
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nel PO n. 327/2017, ha chiarito che è possibile accettare nell’elenco, tenuto dall’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento costituito presso un Ordine professionale, professionisti differenti dagli iscritti all’Albo di appartenenza, purché in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione stessa.
Così, è consentita l’iscrizione nell’elenco di professionisti appartenenti ad altri Ordini professionali, come ad esempio gli avvocati.
Per il CNDCEC, comunque, ferma l’apertura dell’elenco nei termini sopra descritti, sarebbe “preferibile” che l’elenco dei gestori fosse composto da soggetti iscritti all’Ordine in cui l’Organismo
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41