Prova mutevole nell’abuso di direzione
Anche le tradizionali regole fondate sulla natura della responsabilità possono subire eccezioni
Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 2575/2016, solo recentemente edita, prende in esame importanti profili della responsabilità da abuso di attività di direzione e coordinamento.
Si precisa, innanzitutto, che questa responsabilità (verso i soci della controllata, i creditori sociali e la stessa società) ha natura contrattuale. Di conseguenza, l’attore deve provare: l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento; il danno (pregiudizio al valore o alla redditività della partecipazione o all’integrità del patrimonio); il nesso causale tra attività di direzione e coordinamento e danno. L’attore è esentato dal provare l’illiceità dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento.
La società convenuta/controllante, invece, dovrebbe ...
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