Riepilogo INPS sulle modifiche al DURC on line
L’INPS, con la circolare n. 17 di ieri, 31 gennaio 2017, ha riepilogato le modifiche apportate alla disciplina del DURC on line, da parte del DM 23 febbraio 2016.
Innanzitutto, quest’ultimo è intervenuto sull’art. 2 del DM 30 gennaio 2015, estendendo la verifica della regolarità contributiva (oltre alle imprese classificate ai fini previdenziali nel settore edile) anche a quelle che, sebbene classificate in settore diverso, ne applichino il contratto. Da ciò, fa sapere l’INPS, discende che tutte le richieste di DURC on line inserite sui portali INPS e INAIL saranno sempre soggette alla verifica sui sistemi da parte delle Casse edili.
Inoltre, il DM 23 febbraio 2016 ha rivisto le ipotesi di verifica della regolarità contributiva delle imprese soggette a procedure concorsuali (art. 5, commi 2 e 3 del DM 30 gennaio 2015). In particolare, la citata disposizione ha stabilito che, ai fini dell’attestazione di regolarità, è sufficiente che tali imprese siano in regola con gli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, senza che sia più necessaria l’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti di previdenza.
Quanto sovraesposto si applica alle nuove richieste di verifica della regolarità contributiva e a quelle in istruttoria al 31 gennaio 2017.
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