Indennità per la perdita di avviamento dovuta in caso di finita locazione
La cessazione del contratto per scadenza naturale comporta la preclusione a far valere la clausola risolutiva espressa
Una volta verificatasi la naturale cessazione di un contratto di locazione di un immobile ad uso diverso da quello abitativo (a seguito della convalida della intimata licenza per finita locazione), il locatore non ha più interesse a far valere, dopo la scadenza, una clausola risolutiva espressa del contratto, neppure al fine di sottrarsi al versamento dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale. Tale principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3795, depositata ieri.
Nel caso di specie, la locatrice manifestava, nonostante la naturale scadenza della locazione, la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto stipulato con la conduttrice, a causa del mancato pagamento, da parte di questa, dei canoni di locazione ...
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