ACCEDI
Domenica, 8 giugno 2025

FISCO

Splafonamento non sanzionabile prima del 31 dicembre 2015

Per la C.T. Reg. di Trieste è errato l’orientamento della Cassazione sull’applicazione della sanzione allo splafonamento

/ Massimo FAVUZZA

Lunedì, 27 febbraio 2017

x
STAMPA

download PDF download PDF

Gli splafonamenti rispetto al limite di cui all’art. 34 della legge 388/2000 non sono sanzionabili in quanto, sino al 31 dicembre 2015, non esisteva una specifica norma sanzionatoria.
Nella sentenza della C.T. Reg. di Trieste 11 aprile 2016 n. 125/2016, i giudici hanno per la prima volta analizzato il consolidato orientamento della Cassazione secondo il quale sarebbe legittima l’applicazione della sanzione del 30% alla fattispecie dello splafonamento in F24.

Solo a partire dal 1° gennaio 2016 il legislatore, tramite la riscrittura dell’art. 13 del DLgs. 471/1997 (ad opera del DLgs. 158/2015), ha espressamente previsto la specifica sanzione del 30% ai casi di utilizzo di un credito di imposta in “violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti”. ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU