Perdite di fusione senza test di vitalità «esteso»
Secondo la C.T. Reg. di Milano, congruità dei ricavi e del costo del lavoro da verificare per il solo esercizio anteriore a quello dell’operazione
Con la sentenza n. 6353/36/16 del 1° dicembre 2016, la Commissione tributaria regionale di Milano ha stabilito che il riporto delle perdite in sede di fusione è condizionato al rispetto del “test di vitalità” per l’esercizio precedente a quello in cui la fusione stessa viene deliberata; non occorre, quindi, superare lo stesso test per la frazione di esercizio che si conclude alla data di efficacia giuridica della fusione, come invece affermato dall’Agenzia delle Entrate nelle risoluzioni n. 115 del 20 ottobre 2006 e n. 143 del 10 aprile 2008.
Si tratta, con tutta evidenza, di una decisione che, se confermata in un eventuale giudizio di legittimità, pone le basi per un definitivo abbandono della linea interpretativa dell’Amministrazione finanziaria, già a suo tempo
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