Opzione per la contabilità ordinaria con vincolo triennale
La riproposizione nel testo normativo di tale durata potrebbe essere correlata alle modifiche dei criteri di determinazione del reddito
Il nuovo art. 18 comma 8 del DPR 600/73 (come sostituito dalla L. 232/2016) dispone che, per i soggetti che potrebbero applicare naturalmente il regime di contabilità semplificata, è possibile esercitare l’opzione per la contabilità ordinaria.
L’adesione al regime ordinario, esercitata da inizio anno, si desume dalle modalità di tenuta delle scritture contabili (art. 1 comma 1 del DPR 442/97). Pertanto, i soggetti che hanno effettuato tale scelta hanno dovuto adottare le scritture contabili previste dagli artt. 14 e ss. del DPR 600/73, predisponendo l’inventario di apertura delle attività e delle passività ai sensi dell’art. 1 del DPR 16 aprile 2003 n. 126.
Quanto alla durata, “l’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del ...
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