Per il DURC non basta la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
Con il messaggio n. 824/2017 di ieri, l’INPS si è pronunciato sulla rilevanza della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai fini dell’attestazione della regolarità contributiva.
Viene dunque specificato, una volta sentito anche il parere del Ministero del Lavoro, che non appare possibile attestare la regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’agente della riscossione, in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall’art. 3, comma 2, lett. b) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
Tuttavia, sin dal pagamento della prima rata sarà possibile per l’INPS e per l’INAIL attestare la regolarità cotnributiva. In tali casi, infatti, si considera avviato un percorso di regolarizzazione del contribuente in ordine alle partite debitorie oggetto della definizione agevolata e fino all’eventuale comunicazione del mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle drate previste.
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