L’aggio di riscossione ha natura retributiva e non fiscale
I giudici di Cassazione rigettano così ogni censura di illegittimità costituzionale per violazione della capacità contributiva
Ieri, con la sentenza n. 5154, la Corte di Cassazione ha, senza mezzi termini, rigettato e ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito all’art. 17 del DLgs. 112/99.
Nella sua sinteticità, il responso dei giudici di legittimità appare lapidario: l’aggio di riscossione non ha natura tributaria bensì retributiva, dunque non si pone nessun problema di compatibilità con la Costituzione in relazione all’art. 53, che enuncia il principio di capacità contributiva.
Non è questa la sede per soffermarsi sull’annoso concetto di tributo, che, come fatto varie volte dalla Corte Costituzionale, presuppone un’approfondita analisi del testo normativo di riferimento, analisi che deve essere strumentale ad appurare la natura dell’entrata
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