Esclusa la particolare tenuità del fatto con reiterate dichiarazioni infedeli
È congrua e logica la motivazione della decisione di merito che esclude l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis c.p., in relazione alla fattispecie di dichiarazione infedele, rimarcando, quali elementi ostativi al riconoscimento, sia le modalità dell’azione (imponenti e reiterare dichiarazioni infedeli) che il vincolo della continuazione tra i reati contestati.
L’ha stabilito la Cassazione non la sentenza n. 11045 di ieri, 8 marzo 2017.
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