Nella bancarotta il fallimento determina il calcolo della prescrizione
Depositate le motivazioni anticipate dalla Informazione provvisoria n. 3/2017
Nell’ambito della fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione pre-fallimentare, la dichiarazione di fallimento ha funzione di mera condizione oggettiva di punibilità; essa determina il “dies a quo” della prescrizione e vale ad individuare il giudice competente per territorio. Lo precisa la Cassazione nella sentenza n. 13910/2017 (decisione anticipata dall’Informazione provvisoria n. 3/2017; si veda “Il fallimento è condizione di punibilità” del 17 febbraio 2017).
La sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto evento estraneo all’offesa tipica e alla sfera di volizione dell’agente, rappresenta una condizione estrinseca di punibilità, che restringe l’area del penalmente illecito, imponendo la sanzione penale solo quando alle condotte
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