Modificate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati del 730/2017
Con un provvedimento direttoriale pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2017 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF e alle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, approvate con provv. del 15 febbraio 2017.
Un secondo provvedimento ha poi modificato il precedente provv. del 22 febbraio 2013, concernente modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 16, commi 1, 2 e 4-bis del decreto 31 maggio 1999 n. 164.
Nel dettaglio:
- al punto 1.1. del provv. del 22 febbraio 2013 le parole “entro il 31 marzo,” sono eliminate;
- il punto 3.2. è sostituito dal seguente: “3.2. Il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio ne deve dare comunicazione tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. Tale comunicazione è effettuata con le modalità e le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento, entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili. Eventuali correzioni meramente tecniche delle specifiche allegate al presente provvedimento saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione. Resta fermo quanto previsto al punto 6.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2017, con riferimento ai risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 presentate direttamente dai contribuenti”.
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