Attività promozionali non riqualificabili genericamente come sponsorizzazioni
Per la C.T. Prov. di Vicenza, è illegittimo il recupero a tassazione dell’IVA sulla base di una considerazione arbitraria
Nell’ambito dei servizi pubblicitari prestati da associazioni e società sportive dilettantistiche, a favore dei propri partner commerciali, l’Amministrazione finanziaria non può arbitrariamente considerare come sponsorizzazione qualsiasi tipo di prestazione promozionale svolta.
Quanto sopra viene affermato dalla sentenza n. 122/2/17, depositata il 20 febbraio 2017, con la quale la C.T. Prov. di Vicenza, preso atto della non sempre facile distinzione tra prestazioni pubblicitarie e sponsorizzazioni, ha accolto il ricorso presentato da un’associazione sportiva dilettantistica contro l’avviso di accertamento nel quale si giustificava il recupero a tassazione dell’IVA (versata al 50%) sulla base di una generica riqualificazione dei proventi pubblicitari incassati dal
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