Ricorso inammissibile dopo l’adesione senza pagamento
Una volta sottoscritto l’accordo, al contribuente non resta che eseguire mediante i versamenti
Dopo la sottoscrizione dell’atto di adesione, anche in assenza di qualsivoglia versamento, il ricorso contro l’avviso di accertamento è inammissibile, non per ragioni di tempestività, ma perché l’accertamento con adesione non è impugnabile e determina l’obbligo di versamento di quanto dovuto, obbligo sostitutivo delle obbligazioni nascenti dall’atto impositivo originario.
È quanto stabilito dalla C.T. Prov. di Novara, con la sentenza n. 45/2017.
Occorre premettere al riguardo che, ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 218/1997, la definizione dell’adesione si perfeziona con il versamento dell’unica o prima rata; l’art. 2, comma 3 dello stesso decreto prescrive, inoltre, che l’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione ...
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