Variazioni necessarie eseguibili dall’appaltatore senza autorizzazione
In mancanza di accordo col committente, spetta al giudice accertare la necessità delle variazioni e determinare il corrispettivo di tali lavori
È consentito all’appaltatore dare esecuzione, senza preventiva autorizzazione del committente, alle variazioni strettamente necessarie per la realizzazione a regola d’arte dell’opera commessa in appalto.
In tali casi, in mancanza di accordo tra le parti, spetta al giudice accertare la necessità delle variazioni e determinare il corrispettivo delle relative opere, parametrandolo a prezzi unitari previsti nel preventivo ovvero ai prezzi di mercato correnti.
Tale principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10891/2017.
Nel caso di specie, le parti concludevano un contratto di appalto con cui il committente affidava all’impresa appaltatrice l’esecuzione di lavori edili. Successivamente, su domanda presentata all’autorità giudiziaria
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