Comunicazione finale ai sindacati anche se l’attività cessa
In caso di licenziamento collettivo, l’azzeramento dell’organico non esonera il datore di lavoro dall’effettuarla nel previsto termine di sette giorni
Nell’ambito della procedura prevista per i licenziamenti collettivi, la totale cessazione dell’attività aziendale non esonera il datore di lavoro dall’effettuare, sempre nel termine di 7 giorni previsto dall’art. 4, comma 9 della L. 223/91, la comunicazione dei licenziamenti agli enti amministrativi e alle rappresentanze sindacali.
Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11404/2017 depositata ieri, rimarcando come l’eventuale mancato rispetto dei predetti termini di comunicazione sia idoneo a inficiare la validità del recesso.
Con riferimento al caso in esame, riguardante una procedura di licenziamento collettivo attuata ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 223/91 da una società in liquidazione, la Corte d’appello aveva ...
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