Il giudicato interno non entra nella definizione delle liti pendenti
Lo stesso si deve dire per l’annullamento parziale in autotutela dell’atto e per gli sgravi
Già in questo periodo i contribuenti devono valutare se presentare istanza di sospensione del processo in vista della definizione della lite.
Come evidenziato, i processi che, astrattamente, rientrano nella definizione delle liti pendenti ex art. 11 del DL 50/2017 non sono automaticamente sospesi, posto che occorre apposita istanza di sospensione, che, se presentata, ha l’effetto di sospendere il processo sino al prossimo 10 ottobre (si veda “Il carattere definibile della lite non sospende ex lege il processo” del 1° maggio 2017).
Entro il 30 settembre 2017, invece, deve essere presentata istanza di definizione della lite, secondo la modulistica che sarà approvata dall’Agenzia delle Entrate.
Rammentiamo che sono definibili le liti tributarie in cui la controparte è ...
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