Ordine competente a verificare l’adempimento assicurativo
La mancata stipula dell’assicurazione costituisce illecito disciplinare
Obbligo assicurativo strettamente legato all’esercizio della professione. È quanto ribadito dal CNDCEC, nell’Informativa n. 28, pubblicata ieri, con la precisazione che la mancanza di uno specifico obbligo di comunicazione a favore dell’Ordine non impedisce allo stesso di verificare comunque che i professionisti abbiano proceduto alla stipula dell’assicurazione.
La norma di riferimento è l’art. 5 del DPR 137/2012 (in esecuzione di quanto previsto dall’art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/2011, conv. L. 148/2011), ai sensi del quale il professionista è tenuto a stipulare una polizza assicurativa “per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”, rendendo noti al cliente stesso, al momento dell’assunzione
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