La proprietà delle azioni passa con il consenso
Le ulteriori formalità rilevano per la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali
È opinione prevalente che nel contratto di cessione delle azioni valga il c.d. principio consensualistico e, quindi, che lo stesso sia valido ed efficace tra le parti, e la proprietà delle azioni passi all’acquirente, nel momento in cui le parti stesse esprimano la loro volontà di addivenire all’accordo ai sensi dell’art. 1376 c.c. Ne deriva che tutte le altre formalità previste dalla legge dovrebbero attenere alla fase esecutiva di un negozio traslativo che si è già perfezionato; da assolvere per acquistare la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali.
Tale soluzione è ammessa, innanzitutto, nel caso di mancata emissione del titolo azionario, come consentito dall’art. 2346 comma 1 c.c. (ai sensi del quale, “salvo diversa disposizione di leggi speciali
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