Limitata la compensazione dei crediti IVA trimestrali
Per le compensazioni di importo superiore a 5.000 euro annui, sarà necessario apporre il visto o la sottoscrizione alternativa sull’istanza
Gli emendamenti al Ddl. di conversione del DL n. 50/2017, confluiti nel testo che ieri – con 218 voti favorevoli, 127 contrari e 5 astenuti – è stato approvato dalla Camera e ora verrà esaminato dal Senato, hanno esteso le misure di contrasto alle indebite compensazioni anche in relazione ai crediti IVA infrannuali.
Per effetto delle modifiche, quindi, anche l’utilizzo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale) di crediti IVA infrannuali, se di importo superiore a 5.000 euro annui, dovrà sottostare all’obbligo di apporre sull’istanza dalla quale emergono (modelli TR):
- il visto di conformità;
- o, in alternativa, la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis c.c.
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