Cambiare il quorum non legittima il recesso
Uniformare il quorum deliberativo dell’assemblea straordinaria a quello legale non autorizza assenti o dissenzienti a esercitare il diritto di recesso
La delibera che modifica il quorum deliberativo per le assemblee straordinarie, riconducendolo alla previsione legale, non comporta una modificazione concernente i diritti di voto o di partecipazione legittimante il recesso ex art. 2437 comma 1 lett. g) c.c. A precisarlo è la Cassazione, nella sentenza n. 13875, depositata ieri.
Ai sensi della ricordata disposizione normativa, hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. Tale previsione ha dato vita a differenti ricostruzioni, sia per quanto riguardo la nozione di “diritti di voto”, sia per quanto riguarda il rapporto tra essi ed i “diritti di partecipazione”,
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