Trasformazione agevolata in società semplice con minusvalenze indeducibili
La risoluzione n. 66 chiarisce che le componenti negative non possono andare a ridurre le plusvalenze realizzate con l’assegnazione
Con la risoluzione n. 66 di ieri, 8 giugno 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non possono essere compensate le plusvalenze realizzate con l’assegnazione agevolata di beni ai soci con le minusvalenze realizzate dalla stessa società a seguito della trasformazione in società semplice.
Il caso esaminato dalla risoluzione è abbastanza particolare, e coinvolge una società che ha proceduto ad assegnare alcuni immobili ai propri soci, realizzando plusvalenze assoggettate ad imposizione sostitutiva, trasformandosi poi in società semplice e realizzando, a seguito di questa seconda operazione, minusvalenze di ammontare superiore a quelle conseguite con l’assegnazione. A fronte della richiesta della società di compensare le due componenti, e di non assolvere quindi alcuna imposizione
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