Prova da recuperare per l’uscita dei beni nelle esportazioni «indirette»
Da garantire la tracciabilità dalla nascita dell’ordine fino alla spedizione al destinatario finale extra-Ue
Le cessioni di beni spediti o trasportati in extra-Ue conservano la non imponibilità, a condizione che l’operatore nazionale acquisisca una valida prova dell’uscita dei beni dal territorio della Ue, da esibire agli organi di controllo in caso di verifica.
Il tema è delicato: nell’ipotesi in cui la prova dell’esportazione sia assente ovvero ne sia contestata la validità, l’Agenzia delle Entrate ha diritto di pretendere il pagamento dell’IVA relativa e delle connesse sanzioni (dal 90% al 180% dell’IVA non esposta in fattura), per un importo rilevante rispetto al valore fatturato.
Nella pratica commerciale, non sempre è possibile avere una bolletta doganale di esportazione che riporta univocamente il numero MRN e i dati della fattura di vendita e, quindi, ...
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