Dalla Cassazione poteri ampi ai liquidatori
In assenza di limitazioni, dell’assemblea o dello statuto, possibile anche l’esercizio provvisorio
Quando l’assemblea che delibera lo scioglimento della società e nomina il liquidatore non determina i poteri attribuiti al medesimo, alla stregua delle indicazioni contenute nell’art. 2487 comma 1 lett. c.) c.c., il liquidatore è investito, a norma dell’art. 2489 comma 1 c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società, ivi compreso l’affidamento del compito di predisporre un progetto di risanamento della società nell’ottica della prosecuzione dell’attività sociale, sia pure in vista di una cessione a terzi.
Sono queste le rilevanti precisazioni fornite dalla Cassazione n. 13867/2017, che sembrano ribaltare un recente precedente (Cass. n. 12273/2016) che ha assunto posizioni in linea con quelle adottate dal documento OIC 5, § ...
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