Senza il rispetto dello statuto si perdono le agevolazioni per le ONLUS
L’associazione deve render conto con «adeguata e congruente motivazione» del concreto svolgimento dell’attività conforme allo statuto
L’adozione di uno statuto in conformità all’art. 10, comma 1 del DLgs. 460/97, fondamentale per ottenere l’iscrizione nella specifica Anagrafe, non è sufficiente per garantire all’associazione “ONLUS” l’applicazione dei benefici fiscali connessi al riconoscimento di tale qualifica.
L’assunto, oggetto di recente trattazione su Eutekne.info (si veda “Qualifica di ONLUS vincolata alla solidarietà sociale” del 22 maggio 2017), è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza della Cassazione n. 12278/2017, la quale, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, ha considerato insufficiente la regolarità formale dello statuto sociale in mancanza di una sua concreta ed effettiva applicazione.
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