Rebus poteri per il liquidatore che vuole risanare
Cambio di rotta della Cassazione sulla necessità del passaggio in assemblea
Come già evidenziato (si veda “Dalla Cassazione poteri ampi ai liquidatori” di oggi) la sentenza n. 13867/2017 della Cassazione ha ricostruito l’indicazione di cui all’art. 2489 comma 1 c.c. – ai sensi del quale “salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società” – come principio generale rispetto al quale le precisazioni dell’assemblea di nomina dei liquidatori, circa i relativi poteri, rappresenta una eccezione. E su tali basi ha cassato il decreto con il quale il giudice delegato di un fallimento aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo del professionista incaricato dal liquidatore di predisporre un progetto
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