Limite all’utilizzo dei contanti fermo a quota 3.000 euro
Per gli stranieri il limite è però abbassato da 15.000 a 10.000 euro
In vista dell’imminente entrata in vigore, il 4 luglio prossimo, del DLgs. 90/2017 – di riforma della disciplina antiriciclaggio (DLgs. 231/2007) – appare opportuno evidenziare come, tendenzialmente, siano destinati a rimanere immutati i limiti all’utilizzo del contante, dei titoli al portatore e degli assegni.
In particolare, anche a decorrere dalla suddetta data resterà vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, “siano esse persone fisiche o giuridiche” (così precisa il nuovo testo dell’art. 49 del DLgs. 231/2007), quando il valore oggetto di trasferimento, sia complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite,
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