Per la donazione agevolata la vecchia prima casa va alienata entro un anno
La risoluzione n. 86 dell’Agenzia chiarisce che la titolarità di un altro immobile acquistato a titolo oneroso col beneficio impedisce l’agevolazione
Non può godere dell’agevolazione “prima casa”, come prevista dall’art. 69 commi 3 e 4 della L. 342/2000, in relazione a un atto di donazione, il soggetto che sia titolare di un’altra abitazione acquistata a titolo oneroso con applicazione del beneficio prima casa, a meno che, in atto, il donatario non si impegni a rivendere l’immobile preposseduto entro un anno dall’atto di donazione.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, nella ris. n. 86 di ieri.
È opportuno ricordare che, a norma dell’art. 69 comma 3 della L. 342/2000, l’atto di donazione sconta le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (mentre l’imposta di donazione resta dovuta in misura ordinaria), se in capo al donatario o (in caso di pluralità di beneficiari) a uno ...
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