I trattamenti di previdenza complementare non valgono ai fini TFR
Le indennità versate ai fondi integrativi aziendali hanno natura corrispettiva in senso ampio, ma una funzione previdenziale e assistenziale
Le quote di contribuzione versate dal datore di lavoro a fondi integrativi pensionistici aziendali, anche se possono avere una funzione retributiva in senso lato, si considerano di natura previdenziale, pertanto non rilevano ai fini del calcolo del TFR.
È quanto affermato da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 16375/2017, che ha accolto le ragioni di un’azienda in merito alla non computabilità delle suddette somme, ai fini della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Procedendo con ordine, cerchiamo di capire come mai i versamenti ai fondi integrativi di previdenza non facciano parte della retribuzione sulla cui base calcolare il TFR.
Bisogna innanzitutto ricordare che il TFR, il trattamento di fine rapporto, comunemente noto come liquidazione, ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41