Bonus per il rientro di docenti in aspettativa non retribuita
Per l’Agenzia l’istituto del collocamento in aspettativa senza assegni produce effetti sospensivi sul rapporto di lavoro
I docenti titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano svolto all’estero attività di docenza o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita, una volta rientrati in Italia acquisendovi la residenza fiscale, possono avvalersi delle agevolazioni previste dal regime per il rientro di ricercatori e docenti di cui all’art. 44 del DL 78/2010, reso permanente dalla L. 232/2016, se sussistono le altre condizioni richieste.
Il chiarimento arriva dalla risoluzione n. 92 di ieri dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda innanzitutto che in base al citato art. 44 i redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura ...
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