Ai fini ICI, iscrizione nell’elenco comunale dei coltivatori diretti unitaria
L’iscrizione nell’apposito elenco ex art. 11 della L. n. 9/63 può produrre effetti in qualsiasi Comune, poiché attesta una qualità della persona
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16794/2017, è nuovamente intervenuta in materia di ICI relativa al settore agricolo, scrutinando per la prima volta, a quanto ci risulta, una questione attinente alla validità dell’iscrizione nell’apposito elenco comunale previsto dall’art. 11 della L. n. 9/1963 (anche) per i coltivatori diretti.
Prima di addentrarci nello specifico è opportuno ricordare che il comma 2 dell’art. 58 del DLgs. n. 446/1997 ha stabilito espressamente che agli effetti dell’applicazione dell’art. 9 del DLgs. n. 504/1992, vale a dire alle modalità operative della franchigia e delle riduzioni dell’ICI previste per i terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale (ora imprenditori
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