ACCEDI
Venerdì, 9 maggio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Per la cessione in blocco è necessario un comune elemento distintivo

/ Marco MARANI

Martedì, 8 agosto 2017

x
STAMPA

download PDF download PDF

Nell’attuale contesto finanziario italiano, con la creazione delle c.d. bad bank e il trasferimento dei c.d. non performing loan, è sempre più frequente il ricorso alle operazioni di cui all’art. 58 del DLgs. n. 385 del 1993 (TUB), contenente una specifica disciplina per la cessione a banche e intermediari finanziari “di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”.

Come precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 17 marzo 2006 n. 5997, con la disposizione il legislatore ha inteso agevolare lo smobilizzo in blocco dei rapporti giuridici prevedendo, quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale (che introduce una presunzione assoluta di conoscenza dell’avvenuta ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU