Per la cessione in blocco è necessario un comune elemento distintivo
L’art. 58 del TUB agevola questo tipo di cessioni sostituendo la trascrizione con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Nell’attuale contesto finanziario italiano, con la creazione delle c.d. bad bank e il trasferimento dei c.d. non performing loan, è sempre più frequente il ricorso alle operazioni di cui all’art. 58 del DLgs. n. 385 del 1993 (TUB), contenente una specifica disciplina per la cessione a banche e intermediari finanziari “di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”.
Come precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 17 marzo 2006 n. 5997, con la disposizione il legislatore ha inteso agevolare lo smobilizzo in blocco dei rapporti giuridici prevedendo, quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale (che introduce una presunzione assoluta di conoscenza dell’avvenuta ...
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