Per l’insinuazione del professionista il biennio non si computa dal fallimento
L’orizzonte temporale per l’ammissione al privilegio è valutato rispetto alla conclusione del mandato singolo o plurimo
L’art. 2751-bis, n. 2), c.c. riconosce il privilegio generale sui beni mobili ai crediti riguardanti i compensi dei professionisti, ed ogni altro prestatore d’opera (Corte Cost. n. 1/1998), dovuti “per gli ultimi due anni di prestazione”. Questi ultimi non sono conteggiati dal momento della dichiarazione del fallimento del debitore, bensì da quello in cui l’incarico è stato portato a termine, o comunque è cessato. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 18685 depositata ieri, accogliendo il ricorso di un avvocato avverso il decreto del Tribunale di Vicenza, che aveva ammesso il professionista allo stato passivo del fallimento, ma soltanto in via chirografaria.
In particolare, il giudice di merito aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del ...
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