Il procacciatore di affari non iscritto al Registro Imprese perde la provvigione
Lo chiarisce la Cassazione a Sezioni Unite, assimilando il procacciatore di affari a un mediatore atipico
Il contratto di procacciamento di affari configura una mediazione atipica ed è, pertanto, soggetto alle disposizioni recate, al tempo dei fatti, dall’art. 2 della L. 39/89 (che richiedeva l’iscrizione del mediatore nel “ruolo degli agenti di affari in mediazione”, oggi soppresso) ed, oggi, dal combinato disposto della L. 39/89 e del DLgs. 59/2010 (che richiede la comunicazione di inizio attività e la iscrizione al Registro delle imprese o al REA).
Pertanto, non ha diritto alla provvigione il procacciatore di affari che non fosse iscritto all’apposito ruolo degli agenti di affari in mediazione (quando esso era previsto) e che, oggi, non risulti iscritto al registro delle imprese o al repertorio tenuto dalla Camera di Commercio. Lo chiarisce la Cassazione a Sezioni
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