Ammortamento solo dall’avvio dell’attività destinataria dei beni strumentali
Ai fini della deducibilità delle quote non rileva la diversa iniziale destinazione dei beni strumentali
È legittimo il disconoscimento della deducibilità delle quote di ammortamento afferenti a beni materiali strumentali destinati ad un’attività di vendita, se il negozio presso cui sono collocati ha iniziato l’attività l’anno successivo a quello in cui è avvenuta detta deduzione della prima quota di ammortamento. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 16160/2017.
Si ricorda, innanzitutto, che, ai sensi dell’art. 102 comma 1 del TUIR, le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene.
Dai fatti di causa della sentenza in commento emerge che una srl aveva portato in deduzione, per il periodo d’imposta ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41