Il figlio nato dopo il testamento non sempre lo fa revocare
L’interpretazione letterale dell’art. 687 c.c. induce a ritenere che la revocazione operi solo in caso di pregressa assoluta mancanza di figli
Nell’ambito della materia delle successioni, desta interesse l’effetto svolto dalla sopravvenienza di figli sconosciuti o comunque nati in epoca successiva al momento in cui era stato redatto un testamento da parte del de cuius.
In questo caso, si fa riferimento alla norma di cui all’art. 687 c.c., che prevede l’operatività di una revoca tanto delle disposizioni a titolo universale (eredità), quanto di quelle a titolo particolare (legati), in presenza di un presupposto a carattere oggettivo che consiste:
- nell’ignoranza dell’esistenza di figli al momento della redazione del testamento;
- o nella sopravvenienza degli stessi.
La revoca, in tali circostanze, opera di diritto, con la conseguenza che non è richiesta alcuna istanza degli interessati, né alcun provvedimento
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