ACCEDI
Martedì, 1 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

L’omessa comunicazione all’ENEA non pregiudica il bonus del 65%

I giudici milanesi hanno ribadito il proprio orientamento, in contrasto con l’impostazione dell’Amministrazione finanziaria

/ Arianna ZENI

Mercoledì, 27 settembre 2017

x
STAMPA

download PDF download PDF

Il riconoscimento delle detrazioni IRPEF/IRES del 65% per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici di cui ai commi 344-349 dell’art. 1 della L. 296/2006 è subordinato al rispetto di alcuni adempimenti, previsti sia dalla L. 296/2006 che dal DM 19 febbraio 2007.
Tra le altre cose, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente deve trasmettere telematicamente all’ENEA:
- copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove richiesti, utilizzando il modello conforme all’Allegato A al DM 19 febbraio 2007;
- la scheda informativa (allegato E o F del DM 19 febbraio 2007), relativa agli interventi realizzati.

Al riguardo, dalla ris. Agenzia delle Entrate 11 settembre 2007 n. 244 (risposta al quesito n. 3) si desume che i ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU