Anche la distrazione dei «fondi neri» integra il reato di bancarotta
Tali ricavi restano comunque cespiti di pertinenza della società che li ha originati e non delle destinatarie finali delle operazioni illecite
La previa disponibilità dei beni nel patrimonio di una società fallita può integrare il reato di bancarotta, anche laddove non vi sia tracciabilità di tali beni e, dunque, non possa essere direttamente accertata la distrazione.
La Cassazione – con la sentenza n. 44399 depositata ieri – ribadisce tale interpretazione in un complesso procedimento in cui diversi soggetti erano stati condannati per il delitto di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) finalizzato alla realizzazione dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del DLgs. 74/2000) e di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (art. 216 del RD 267/1942). Costoro avevano, infatti, costituito un sodalizio criminale che, avvalendosi delle prestazioni professionali di alcuni degli imputati e della struttura
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