Fuori dal circuito produttivo l’immobile in costruzione ceduto al consumatore finale
Secondo la Corte di Cassazione, il regime IVA cambia a seconda del soggetto che acquista il fabbricato strumentale
La cessione (operata da un soggetto IVA) di un fabbricato strumentale in corso di costruzione, se effettuata a favore del “consumatore finale”, ricade nella disposizione recata dall’art. 10 comma 1 n. 8-ter del DPR 633/72, in quanto il bene ceduto non può più considerarsi “nel circuito produttivo” e sconta, quindi, le imposte ipotecaria e catastale nella misura proporzionale del 3% + 1%.
Questo è il principio desumibile dalla lettura della sentenza n. 22138, depositata ieri dalla Corte di Cassazione.
Le motivazioni della Suprema Corte ripercorrono, in larga parte, quanto affermato dal medesimo collegio nella sentenza 18 novembre 2016 n. 23499 (si veda “Imponibilità IVA per i fabbricati strumentali ceduti non ultimati” del 19 novembre 2016).
Prima di tutto, ...
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