Responsabilità solidale e autonoma nelle sanzioni amministrative
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 22 settembre 2017 n. 22082, hanno stabilito che, all’interno del sistema dell’illecito amministrativo, la solidarietà prevista dall’art. 6 della L. 689/1981 non si limita ad assolvere una funzione di sola garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione.
Pertanto, l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale, per cui, non dipendendone, essa non viene meno nell’ipotesi in cui quest’ultima, ai sensi dell’art. 14 comma 6 della L. 689/1981, si estingua per mancata tempestiva notificazione.
Ulteriore conseguenza è che l’obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l’azione di regresso per l’intero, ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L. 689/1981, verso l’autore della violazione, il quale non può eccepire, all’interno di tale ultimo rapporto che è invece di sola rilevanza privatistica, l’estinzione del suo obbligo verso l’Amministrazione.
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