Sempre necessario il bonifico agevolato per le spese di recupero edilizio
La circolare n. 43/2016 delle Entrate non deve essere mal interpretata; solo in via residuale il pagamento è consentito con altre forme
Salvo alcune eccezioni, per poter beneficiare delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici è necessario effettuare il pagamento mediante il bonifico c.d. “agevolato”. Bonifico, bancario o postale (anche “on line”), dal quale risulti:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione. In presenza di più soggetti, il bonifico deve recare l’indicazione del codice fiscale di tutti i soggetti che intendono fruire della detrazione. Invece, per gli interventi realizzati su parti comuni degli edifici residenziali e per quelli realizzati dai soggetti “società” di cui all’art. 5 del TUIR, il bonifico deve recare il codice fiscale dell’amministratore ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41